BTI 2014 LLC v Sequana SA — Il dovere verso i creditori, letto dalla Svizzera
[2022] UKSC 25 — La Corte suprema del Regno Unito riconosce formalmente il dovere degli amministratori di considerare gli interessi dei creditori all’approssimarsi dell’insolvenza. Un consiglio svizzero legge gli stessi fatti attraverso una lente diversa e giunge a un risultato più esigente.
Traduzione completa in preparazione
Questo commento comparativo è corposo. La bozza italiana qui sotto contiene introduzione e struttura; la stesura completa seguirà. La versione inglese originale rimane autorevole fino alla revisione.
Il 5 ottobre 2022 la Corte suprema del Regno Unito ha pronunciato la decisione di diritto societario inglese più rilevante di una generazione. BTI 2014 LLC v Sequana SA riconosce formalmente che gli amministratori devono considerare gli interessi dei creditori e localizza il momento in cui il dovere si attiva: quando la società è effettivamente insolvente, sull’orlo dell’insolvenza, o quando è probabile la liquidazione insolvente. La pronuncia rileva per i consigli svizzeri per due ragioni: i gruppi svizzeri spesso controllano filiali inglesi i cui amministratori operano ora sotto questo quadro esplicito; e la questione — quando il consiglio deve spostare la propria lealtà — trova nel diritto svizzero una risposta differente.
Il caso
dividendo versato nel 2009 da AWA a Sequana; responsabilità ambientale latente; ingresso in amministrazione insolvente nel 2018; azione di BTI quale cessionaria della massa. — Stesura completa in preparazione; v. versione inglese.
La decisione
unanime sulla dottrina; rigetto della soglia più ampia; il dovere si attiva in caso di insolvenza effettiva, sull’orlo dell’insolvenza, o quando la liquidazione insolvente è probabile; ricorso tuttavia respinto sui fatti. — Stesura completa in preparazione; v. versione inglese.
Come un giudice svizzero deciderebbe gli stessi fatti
art. 717 CO (diligenza e interesse sociale), artt. 725 ss. CO (doveri procedurali graduati, riforma 2023), art. 754 CO (responsabilità); il dovere implicito di accantonamento per responsabilità prevedibili si attiva molto prima della soglia britannica; confronto con la sentenza Papierschlamm 4A_62/2024. — Stesura completa in preparazione; v. versione inglese.
Dove i sistemi convergono e dove divergono
entrambi rigettano il test più ampio; entrambi richiedono accantonamenti per rischi materiali prevedibili; divergenza: il R.U. attiva la protezione dei creditori in prossimità dell’insolvenza, la Svizzera molto prima tramite diligenza e accantonamento. — Stesura completa in preparazione; v. versione inglese.
Cosa i consigli dovrebbero trarne
1) il R.U. ha ora un quadro chiaro; 2) gli amministratori svizzeri non possono rassicurarsi sull’esito Sequana; 3) le distribuzioni transfrontaliere sono più delicate di quanto appaia. — Stesura completa in preparazione; v. versione inglese.
Implicazioni per l’opera di riferimento
aggiornamenti previsti a §5 di “Doveri degli amministratori” e §2 di “Preparazione al contenzioso”. — Stesura completa in preparazione; v. versione inglese.
Fonti primarie
R.U.: [2022] UKSC 25; rimandi svizzeri: art. 717 CO, artt. 725 ss. CO, art. 754 CO; 4A_62/2024. — Stesura completa in preparazione; v. versione inglese.