Opera di riferimento · Articolo 7

Doveri del consiglio nel governo dei sistemi di IA

Doveri emergenti nel diritto svizzero per i consigli che sovrintendono all’impiego dell’IA.

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Bozza di traduzione

Questa pagina è una prima bozza di traduzione italiana non revisionata. La versione inglese originale rimane autorevole fino alla revisione editoriale.

Questo articolo è in preparazione. La sintesi qui sotto mostra la struttura prevista. La stesura completa avverrà nell’ambito della paternità continua dell’opera.

1. Il quadro svizzero esistente

[In preparazione. Contenuto previsto: come l’art. 717 CO già imponga doveri rilevanti per l’IA senza nominarli; la Legge federale sulla protezione dei dati (LPD); regolazione settoriale (finanza, sanità).]

2. L’orizzonte legislativo

[In preparazione. Contenuto previsto: l’approccio del Consiglio federale alla regolazione dell’IA; il rapporto della Svizzera con l’AI Act dell’UE; Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sull’IA.]

3. Questioni di governance a livello di consiglio

[In preparazione. Contenuto previsto: quali decisioni sull’IA rientrano nel consiglio; classificazione del rischio; limiti alla delega; strutture di audit e reporting.]

4. Agire sotto incertezza

[In preparazione. Contenuto previsto: la disciplina di impegnarsi in decisioni quando il contesto regolatorio è in flusso; documentazione; reversibilità; lo standard del «consiglio ragionevole» applicato a tecnologie nuove.]

5. L’IA nella sala del consiglio stesso

[In preparazione. Contenuto previsto: quando gli amministratori usano assistenti di IA nelle proprie deliberazioni — riservatezza, segreto professionale, interazione con i prompt (rimando alla sezione Prompts).]